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Patrocinio a spese dello Stato

Coloro che non possono permettersi di pagare un avvocato, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.

Possono accedere al gratuito patrocinio tutti i cittadini italiani, gli stranieri con regolare permesso di soggiorno, gli apolidi e gli enti o le associazioni non a fine di lucro e che non esercitano attività economica. Può essere concesso nell’ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, contabili o tributari. In ogni caso è necessario che il reddito annuo non sia superiore a 12.838,01 euro (comprensivo del reddito di eventuale coniuge e familiari conviventi).

Per accedere a questa agevolazione, l’interessato deve presentare una apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale competente per il processo.

L’intera pratica può essere gestita direttamente dall’avvocato incaricato.

Attenzione: anche se il legale viene pagato dallo stato, non significa che l’assistenza sia inferiore o il servizio scadente.

Per l'avvocato

Le domande di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato possono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso una piattaforma informatica di cui si è dotato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.

Gratuito Patrocinio Telematico

Piattaforma a disposizione degli avvocati per l’inoltro e la gestione delle pratiche per l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

L’avvocato che voglia aderire a questo istituto, deve presentare domanda di iscrizione al proprio Ordine di appartenenza.

Domanda iscrizione elenchi 

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