1. Accesso Civico Semplice (Art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013) Consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione da parte dell’Ordine, nei casi in cui quest’ultimo ne abbia omesso l’inserimento sul sito istituzionale. A chi presentare l’istanza: La richiesta